Art. 6.
(Consulenze).

      1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
      2. Il Garante dei diritti può avvalersi altresì del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.